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CHIUSURA DELLO STUDIO NEL GIORNO 24/01/2020

22
Gen - 2020

Comunichiamo che il giorno 24 gennaio 2020 la sede di Verona resterà chiusa per aggiornamento del personale.

Si prega di contattare la sede di Domegliara per qualsiasi urgenza o necessità.

NOVITÀ SULLE LETTERE D'INTENTO

15
Gen - 2020
A partire dal periodo d'imposta 2020 trovano applicazione alcune novità in merito alle lettere d'intento; tali novità sono state introdotte con la legge di conversione 58/2019 alla quale dovrà seguire un apposito provvedimento del direttore dell'AdE con le modalità operative. Le nuove norme prevedono che:
  • L'esportatore abituale non dovrà più trasmettere copia della lettera d'intento inviata completa di ricevuta al proprio fornitore;
  • Obbligo per l'esportatore abituale di comunicare al proprio fornitore/prestatore il numero della ricevuta d'invio della lettera d'intento;
  • Obbligo per il fornitore/esportatore di eseguire un riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione all'AdE della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale;
  • Obbligo per il fornitore/prestatore di indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa.
In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell'AdE, si ritiene tuttavia opportuno che gli esportatori abituali continuino ad inviare copia della lettera d'intento e della ricevuta ai propri fornitori.
Ulteriori novità introdotte dal 2020 sono:
  • Abrogazione della numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento (sia per il prestatore che per il dichiarante) (*)
  • Abrogazione dell'obbligo di annotazione della lettera d'intento in apposito registro entro 15 giorni dal ricevimento.
(*) in merito a quest'ultimo punto si segnala tuttavia che il modello ministeriale non è ancora stato aggiornato e richiede ancora l'indicazione del numero progressivo oltre che dell'anno di riferimento.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare il proprio referente di studio.

NOVITA' SULLE DETRAZIONI IRPEF

09
Gen - 2020
A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati  nell’ articolo 15 del TUIR e in altra disposizione normativa, il pagamento deve avvenire:
- Con bonifico bancario o postale
- Mediante ulteriori sistemi tracciabili (tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Ad esempio, dovranno essere pagate con modalita' tracciabili le seguenti spese :
- le spese sanitari (*);
- le spese veterinarie;
- le spese funebri;
- le spese per istruzione universitaria e frequenza scolastica;
- premi per assicurazione sulla vita, contro gli infortuni , sul rischio morte e invalidita' permanete e per il rischio di non autosufficienza;
- le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico;
- le spese per la pratica dilettantistica dei ragazzi di eta' compresa tra i 5 e i 18 anni;
- le spese per le  badanti;
- le spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico , locale , regionale e interregionale;
- le spese per asili nido;
(*) La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonche' alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate SSN

Seguiranno ulteriori chierimenti nella prossima circolare dedicata alla Finanziaria 2020