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BYE BYE VOUCHER... IL LAVORO A CHIAMATA NON RISPONDE

26
Apr - 2017
L'abolizione dei voucher ha di fatto colpito le categorie più deboli come pensionati e studenti che li utilizzavano come una ghiotta occasione per arrotondare la pensione nel primo caso e non gravare sulle famiglie nella seconda ipotesi. Dall'analisi effettuata dalla ''Fondazione dei Consulenti del Lavoro'' emerge che solo il 37% dei voucheristi utilizzava i buoni come unica forma di reddito, mentre il restante 63% sfruttava tutte le potenzialità dei ticket per guadagnare qualcosa in più. Insomma: la maggior parte dei voucher veniva effettivamente utilizzata per quelle finalità che il legislatore aveva previsto come il sostegno alla disoccupazione, arrotondamento di stipendi e pensioni. Ma quali sono ad oggi le alternative praticabili? la forma contrattuale che più si avvicina all'utilizzo dei voucher è il ''contratto a intermittenza'' il quale rappresenta un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di cui andremo ad elencarne le principali caratteristiche.
  • per utilizzare lavoratori ''a chiamata'' occorre, alternativamente: una previsione del Ccnl; una delle attività previste dal Regio decreto n.2657/1923; l'età del lavoratore (meno di 24 anni o più di 55 anni); un accordo aziendale che disciplini le esigenze e la materia del rapporto intermittente;
  • Fatta eccezione per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo tale contratto è ammesso per un periodo massimo complessivo di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. Il superamento di tale soglia comporterà di fatto la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
  • E' vietato il ricorso a tale contratto per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • Non è possibile sostituire lavoratori che nei 6 mesi precedenti sono stati licenziati e svolgevano le stesse mansioni cui si riferisce il lavoro ad intermittenza;
  • Il lavoro ad intermittenza non può essere inserito all'interno di quelle aziende il cui datore di lavoro non è in regola in materia di sicurezza sul lavoro o non ha effettuato la valutazione sui rischi;
  • La forma scritta di tale contratto prevede che al suo interno vengano inseriti:
    1. La durata del contratto
    2. Il luogo e le modalità della disponibilità
    3. Il trattamento economico spettante al al lavoratore per la prestazione eseguita
    4. Le forme e le modalità con cui al datore di lavoro è concesso richiedere l'esecuzione della prestazione
    5. I tempi e le modalità di pagamento della retribuzione 
    6. Le misure di sicurezza necessarie riguardanti il tipo di attività
Sul datore di lavoro, inoltre, grava l'obbligo di:
  • Informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali con riguardo all'andamento del ricorso di contratto di lavoro intermittente;
  • Comunicare la durata della prestazione lavorativa alla direzione territoriale competente mediante posta elettronica o sms;
  • Durante i periodi in cui il datore di lavoro non usufruisce della prestazione del lavoratore, quest'ultimo non matura alcun trattamento economico, salvo che non abbia garantito al datore di lavoro stesso la propria disponibilità a rispondere alle chiamate;
Di tutte le forme contrattuali attualmente a disposizione delle imprese nessuna ha la libertà di movimento prevista dai ''buoni per il lavoro accessorio'' (ex voucher). Il lavoro a intermittenza/chiamata è quello che più si avvicina alla caratteristica dei voucher anche se, dettaglio non da poco, è pur sempre un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti che prevede adempimenti, formalità e programmazione preventiva. Il costo orario della prestazione inoltre supera all'incirca il 50% del costo della prestazione voucherista. Tutto questo si traduce in una maggiore onerosità di costo del lavoro a carico dell'imprenditore, oltre che ad una maggiore burocratizzazione per l'assolvimento degli adempimenti contrattuali previsti. Questa tipologia contrattuale rappresenta una soluzione alternativa, al di là dell'aggravio dei costi, che potrebbe rappresentare la soluzione migliore se il legislatore intervenisse modificando le limitazioni che attualmente gravano su questa forma negoziale. L'abolizione integrale dei voucher risulta, insomma, poco favorevole soprattutto per quei lavoratori occasionali che utilizzavano i voucher in maniera genuina per rispondere ad effettive esigenze di lavoro occasionale saltuario e limitato nel tempo e che ad oggi non trovano valide alternative. Ad oggi il legislatore non ha emanato alcuna forma contrattuale valida ed alternativa, e la politica nulla promette affinchè forme assimilabili o equiparabili ai voucher possano essere nuovamente applicate. Forse la ''semplicità'' non è cosa nostra.

L'IMPRENDITORE DEL FUTURO? SI DEVE RELAZIONARE ED ESSERE SOCIALMENTE RESPONSABILE

09
Apr - 2017
L'IMPRENDITORE DEL FUTURO? SI DEVE RELAZIONARE ED ESSERE SOCIALMENTE RESPONSABILE
La crisi ha portato con se nuovi modelli di sviluppo, che gli imprenditori hanno ideato per far fronte all'ambiente dinamico e turbolento in cui operano le imprese. È ormai risaputo che la crescita intesa sia come aumento dei volumi di fatturato che di unità non rappresenti più la soluzione di tutti i problemi e che la capacità di autoregolamentazione del mercato non sia poi così scontata. Al giorno d'oggi le aziende non possono lasciarsi guidare esclusivamente dai clienti e dalle esigenze del mercato, ma devono anche assumere una funzione educativa e di guida. L'attenzione e l'ascolto devono quindi essere sempre più coniugati con la capacità di leggere e interpretare i segnali del mercato, conferendo in tal modo all'azienda unicità ed esclusività. Per l'imprenditore diventa necessario essere in grado di governare le relazioni con tutti i soggetti interni ed esterni all'impresa ed essere socialmente responsabile. Nella creazione di valore per le aziende, il ''governo delle relazioni'' assume pertanto un ruolo fondamentale. L'utilizzo di piattaforme che consentono informazioni trasparenti diviene indispensabile.

''In tempo di crisi solo gli amici offrono aiuto!'' recita un'antico detto popolare; ma anche le relazioni con gli amici ''non vanno date per scontate'' e vanno curate e gestite...immaginiamoci la cura necessaria nelle relazioni commerciali, nei network e nelle partnership. La responsabilità sociale d'impresa, invece, è legata da una parte alla responsabilità individuale e dall'altra alla sostenibilità. L'imprenditore deve, pertanto, adottare nuove modalità di considerare i rapporti con le persone, le organizzazioni e l'ambiente, integrando profitto e sostenibilità. Attraverso quest'ultima si deve dare vita ad un nuovo stile di gestione delle persone e quindi delle imprese. La sostenibilità va intesa non solo come ''riduzione degli sprechi'', ma anche come mezzo per mettere in stretta relazione libertà con responsabilità, obiettivi locali con obiettivi globali, profitto con rispetto per l'ambiente. Si pensi alla diffusione sul mercato dei prodotti ''bio'', all'attenzione dell'impatto ambientale di impianti e fabbricati, alla propaganda sul risparmio energetico e l'impegno per lo smaltimento e recupero dei rifiuti industriali. L'imprenditore scommette sul futuro, vedendo ciò che gli altri non vedono ancora.