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Invio dei corrispettivi entro il 2 settembre senza sanzioni

26
Ago - 2019

I soggetti IVA che dal 1° luglio 2019 sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi e che non hanno inviato i dati del mese di luglio entro i termini ordinari devono provvedervi entro lunedì 2 settembre al fine di non incorrere nelle relative sanzioni.

A regime, i dati dei corrispettivi devono essere inviati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, è stabilito che nei primi sei mesi di vigenza dell’obbligo, i corrispettivi possono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione.  Soltanto laddove l’invio avvenga oltre tale termine troveranno applicazione le sanzioni pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non trasmesso e sospensione della licenza.

Dunque, i soggetti che nel mese di luglio 2019 non hanno adempiuto l’obbligo nei termini ordinari dovranno inviare i dati entro il 2 settembre (il termine naturale del 31 agosto cade di sabato).

I corrispettivi del mese di agosto, invece, potranno essere trasmessi, al più tardi, entro il 30 settembre (e così via, fino alla fine del “periodo transitorio”).

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare il proprio referente di Studio.